Terapia

La disinfestazione deve essere effettuata con le seguenti modalità:

• in inverno, inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi;

• in estate è consigliabile l’asportazione, dei vecchi nidi vuoti contenenti i peli urticanti;

• in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i prenidi devono essere asportati e bruciati e le piante infestate possono essere trattate con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringiensis varietà kurstaki oppure, possono essere effettuati trattamenti con prodotti a base di regolatori di crescita (IGR), dopo aver effettuato un opportuno monitoraggio per stabilire se l’insetto si trovi in uno stadio sensibile a questo tipo di prodotti.

Per eseguire le operazioni sopradescritte è necessario munirsi di tuta, mascherina ed occhiali protettivi.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE
• Da fine autunno a inizio primavera non avvicinarsi a larve o nidi ed evitare di sostare sotto le piante infestate.

• All’inizio della primavera , quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni di larve lungo i tronchi o sul terreno, evitare di avvicinarsi o di cercare di raccogliere ed uccidere i bruchi con mezzi inadeguati (scope , rastrelli , etc.).

LOTTA OBBLIGATORIA
Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (D.M. 30 ottobre 2007)

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  30 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 40 del 16/02/2008, dispone all’articolo 1 che la lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa è obbligatoria nelle aree in cui i Servizi Fitosanitari Regionali, competenti per territorio, stabiliscono che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

Lo stesso Decreto ministeriale   prevede all’art.4 che, nel caso di rischi per la salute delle persone e degli animali, gli interventi di profilassi siano disposti dall’Autorità sanitaria competente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Pertanto nelle aree urbane, periurbane e turistiche o comunque frequentate dalle persone, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto, la competenza non è più del Servizio Fitosanitario Regionale ma del Sindaco competente per territorio. Agli inadempienti alle disposizioni di cui al D. M. 30.10.07    si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005   n.214, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale.

Tratto da
http://www.agricoltura.regione.lazio.it